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domenica 8 novembre 2026

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VENETO

Camera arbitrale islamica a Padova: servono limiti di legge

A Padova una Camera arbitrale offre di risolvere liti tra privati applicando il diritto islamico. La Procura ha aperto un fascicolo senza indagati e nessuna lite è stata ancora decisa. Prima del primo lodo servono limiti di legge, perché il regolamento prevede regole religiose dal contenuto indefinito e consente di trasmettere le decisioni alla comunità di chi perde.

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Veduta della città di Padova
Veduta della città di Padova

A Padova esiste dal 3 marzo 2026 una Camera arbitrale islamica, un’associazione privata che offre ai musulmani di risolvere liti civili e commerciali applicando la legge religiosa, ribattezzata dai critici «tribunale islamico». Finora, va sottolineato, non avrebbe però ancora deciso alcuna lite.

Il caso è esploso ai primi di ottobre, quando l’avvocato Francesco Minutillo, di Futuro Nazionale, ha presentato un esposto e la Procura ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Il 7 ottobre Matteo Salvini ha scritto su X che «non possono esistere “tribunali islamici” né leggi parallele», e da allora la questione è arrivata in Parlamento. Salvini ha ragione quando parla dei tribunali dello Stato, ma l’arbitrato è un’altra cosa, perché lo prevede la legge italiana e, grazie a essa, due privati possono già scegliere regole diverse da quelle italiane. I controlli dello Stato scattano solo dopo la decisione, per ogni camera. Il regolamento di Padova, tuttavia, aggiunge tre questioni sue: una regola religiosa dal contenuto indefinito, una possibile sanzione sociale e la loro combinazione in una comunità ristretta. Per questo i limiti vanno fissati dal legislatore in anticipo sull’emissione del primo lodo.

Le particolarità della Camera arbitrale islamica di Padova

L’arbitrato esiste da molto prima della Camera di Padova: il codice di procedura civile lo prevede da decenni e si usa soprattutto nelle liti tra imprese. Due parti concordano di farsi giudicare da un arbitro privato invece che dal tribunale, e la sua decisione, il lodo, può essere resa eseguibile come una sentenza. Vale solo per i diritti di cui le parti possono disporre liberamente, come quelli di un contratto, e restano fuori quelli «indisponibili», per esempio di famiglia.

La Camera arbitrale islamica italiana è un’associazione senza scopo di lucro, presieduta dall’avvocato Omar Vanin, dalla quale l’8 ottobre l’Ucoii (l’Unione delle comunità islamiche d’Italia) ha preso le distanze definendola «sedicente» e promossa da soggetti «privi di qualsiasi mandato». Le sue regole valgono solo se le parti le richiamano in un contratto o le accettano all’inizio del giudizio.

Una regola religiosa dal contenuto indefinito

La Camera si distingue dalle altre per la regola con cui gli arbitri decidono quando applicano il diritto, cioè norme e non un giudizio di equità. Lo stabilisce il comma 5 dell’articolo 3 del regolamento, che riportiamo per intero:

Quando il Tribunale Arbitrale decide secondo diritto, applica i precetti del diritto islamico comuni alle nazioni islamiche. Se ciascuna delle parti ha una cittadinanza in comune fra loro, e tale cittadinanza è di un paese che include il diritto islamico nel proprio ordinamento, il Tribunale Arbitrale applica il diritto islamico come interpretato ed applicato in tale paese. Per le situazioni e le questioni non regolate dal diritto islamico, si applica il diritto italiano.

In pratica la legge italiana entra soltanto per ciò che il diritto islamico non regola. Anche così il regolamento non dice quali siano i «precetti comuni alle nazioni islamiche», e dato che il diritto islamico si divide in scuole e interpretazioni diverse, in assenza di indicazioni a stabilirlo è facile immaginare potrebbe dover toccare agli arbitri.

Ma può un ordinamento religioso essere il codice con cui due privati risolvono una lite? La legge non lo dice espressamente. L’articolo 806 del codice di procedura civile ammette l’arbitrato per i diritti disponibili, e la riforma Cartabia del 2023 ha aggiunto all’articolo 822 dello stesso codice che le parti possono indicare «le norme o la legge straniera» da applicare. Anche il professor Filippo Danovi, che lavorò alla riforma, ricorda che la relazione illustrativa include fonti non statali, come le consuetudini dei commercianti. Il testo, però, come detto non sostiene esplicitamente che un diritto religioso rientri nella categoria delle fonti non statali. Se invece gli arbitri decidono secondo equità, cioè con un giudizio di giustizia sul caso concreto, possono ispirarsi a criteri di ogni tipo, compresi i principi di una religione, con il solo limite dell’ordine pubblico. Il regolamento della Camera di Padova lo prevede sotto i 5.000 euro (articolo 3, commi 3 e 4), dove si decide sempre secondo equità tenendo conto dei principi dell’islam.

Vanin ha detto al Mattino di Padova che le decisioni «devono rispettare l’ordinamento italiano», e per l’ordine pubblico è già così per legge, ma solo dopo il lodo. Formule come «Tribunale Sciaraitico», presenti online fino al 7 ottobre, sono però sparite dal regolamento presente sul sito della Camera a seguito di modifiche effettuate lo scorso 8 ottobre, in piena polemica in corso.

Pubblicare il lodo di chi perde

Nel testo consultato in data 14 ottobre 2026 c’è poi un’altra norma rimasta in secondo piano nelle polemiche suscitate da questo caso, l’articolo 30 del regolamento, che pesa sulla libertà di chi accetta l’arbitrato. Il suo comma 4 dice:

Il Tribunale Arbitrale, su istanza di parte, può autorizzare la trasmissione della sentenza arbitrale ad associazioni culturali islamiche attive nel territorio dove la parte soccombente è domiciliata. Può inoltre autorizzare la pubblicazione in bollettini e periodici, a cura e spese della parte soccombente. Se la pubblicazione non avviene nel termine stabilito dal Tribunale Arbitrale, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

L’articolo 8 dello stesso regolamento impone la riservatezza, con un’eccezione per «quanto previsto in tema di pubblicazione della sentenza arbitrale per inottemperanza o per finalità di ricerca». Il comma 4 non parla di inottemperanza né di ricerca e richiede solo l’istanza di una parte e l’autorizzazione degli arbitri. Nel diritto italiano l’articolo 120 del codice di procedura civile consente al giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza «a cura e spese del soccombente», ma solo se la pubblicità «può contribuire a riparare il danno», e non prevede la trasmissione alle associazioni del territorio di chi ha perso. Il comma 4, che non indica alcuna condizione, sembrerebbe affiancare invece alla decisione una possibile sanzione sociale, decisa da un organismo privato. Non è mai stato applicato, perché la Camera non ha ancora deciso alcuna lite, ma indica ciò che la legge potrebbe escludere in anticipo.

Regole religiose in una comunità ristretta

Messe insieme, la regola indefinita e la pubblicazione cambiano peso. Il rischio ipotizzato è che, in una comunità dove tutti si conoscono, rifiutare l’arbitrato o non rispettarne l’esito abbia un costo di reputazione, che chi firma la clausola lo faccia perché la comunità o la controparte più forte glielo chiede e che a pagarne il prezzo siano soprattutto le donne.

Che l’ipotesi non sia astratta lo suggerisce un’esperienza diversa da quella di Padova. In Inghilterra e Galles i consigli della sharia sono un’altra cosa, perché si occupano soprattutto di matrimoni e divorzi religiosi e in genere le loro decisioni non hanno effetto legale. Ma la revisione guidata da Mona Siddiqui e pubblicata dal governo nel 2018 ha registrato il timore di organizzazioni di donne musulmane che quei consigli spingano le donne a restare in matrimoni abusivi invece di ricorrere alla legge civile. Anche se il contesto è diverso, la domanda vale pure per Padova: quanto è libera la scelta di chi accetta, se rifiutare o perdere può avere un costo davanti alla propria comunità?

A Padova il terreno più delicato sarebbe quello delle questioni civili che toccano la famiglia di riflesso. Vanin assicura che la Camera si occuperà solo di materie commerciali e patrimoniali, ma il regolamento non pone limiti di materia e valgono soltanto quelli della legge. Una divisione ereditaria o un accordo economico legato al matrimonio sono diritti disponibili quindi in linea di principio arbitrabili. Nelle successioni, per esempio, la regola classica del diritto islamico assegna alla figlia la metà della quota del figlio maschio, anche se gli ordinamenti che la applicano non lo fanno tutti allo stesso modo. Se poi il lodo contrasta con l’ordine pubblico, come la parità tra uomo e donna, lo si può impugnare, ma solo se qualcuno ha la volontà e la forza di farlo.

Che cosa dovrebbe dire la legge

Non serve vietare, perché se si ammettono le leggi straniere e le consuetudini dei commercianti non c’è ragione di escludere per principio una tradizione religiosa, e la Costituzione protegge la libertà di associazione e di religione (articoli 18 e 19). Va sottolineata poi l’esistenza nel nostro Paese di almeno un altro arbitrato religioso: lo statuto dell’Unione delle comunità ebraiche italiane affida ai Probiviri alcune controversie interne «in via arbitrale previo accordo delle parti», anche se lì si tratta di liti interne a un ente. La libertà religiosa vale però anche per chi non vuole seguire una decisione religiosa, ed è per questo che servono regole.

Basterebbe un testo breve, valido per ogni organismo che richiami regole non statali, religiose o no. Chi offre il servizio dovrebbe rendere pubbliche le regole che applica, indicando quali precetti, di quale scuola o di quale Paese, e le parti dovrebbero ricevere un’informativa scritta che spieghi in che cosa differiscono dalla legge italiana. La pubblicazione di una decisione a spese di chi perde dovrebbe restare una misura riservata a un giudice dello Stato e solo per riparare un danno: per i lodi, niente trasmissione ad associazioni né pubblicazione, salvo un consenso espresso dopo la nascita della lite. E la legge dovrebbe dire se le questioni che toccano la famiglia di riflesso, come le divisioni ereditarie e gli accordi economici legati al matrimonio, si possono arbitrare e con quali garanzie, in particolare per la parità tra uomo e donna.

Si dirà che è sbagliato legiferare quando nessun lodo esiste, ma se si aspetta il primo lodo si decide sul caso concreto, con la polemica già accesa e la pressione dell’opinione pubblica pronta, è facile immaginarlo, a trasformare la questione in bandiera politica.

Una legge vale più di una radiazione

Per il momento la Procura di Padova svolge «doverosi accertamenti», Ivan Scalfarotto (Italia Viva) ha presentato un’interrogazione e la senatrice Susanna Donatella Campione (Fratelli d’Italia) propone un’indagine conoscitiva. Oggi non risulta che la Camera abbia fatto qualcosa di vietato: è il momento giusto per decidere che cosa non potrà fare. La richiesta di radiazione che l’eurodeputata Anna Maria Cisint ha annunciato per l’avvocato Vanin colpisce una persona, mentre una legge sui limiti proteggerebbe chiunque, in ogni caso futuro. Chi in Parlamento ha preso posizione, nella maggioranza e nell’opposizione, può cominciare da un testo breve, scritto prima che arrivi il primo lodo.

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